IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il coordinatore in fase di progettazione (CSP) deve essere nominato dal committente contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione (art. 90, comma 3).
Se si era prevista la presenza di un’unica impresa e successivamente subentrano anche altre ditte, deve essere nominato il coordinatore esecutivo, che provvederà ad eseguire anche i compiti del coordinatore di progetto (art. 90, comma 5; art. 92, comma 2).
Le sanzioni previste per il committente sono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 euro a 10.000 euro (art. 157, comma 1, lettera a).
In caso di mancata designazione del coordinatore, e quindi mancata redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)  o del fascicolo, viene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o D.I.A.) (art. 90, comma 10).
Se viene nominato il coordinatore in fase di progettazione, è obbligatoria anche la nomina del coordinatore in fase esecutiva.
L’obbligo di nomina del coordinatore è previsto anche per lavori privati, soggetti a D.I.A. In questo caso, tuttavia, l’obbligo di nomina non scatta al momento del conferimento dell’incarico di progettazione ma prima dell’inizio dei lavori e solo nel caso in cui l’esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90, commi 3, 4, 5, 11 e art. 92, comma 2).
Per lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alle normative vigenti, e comunque di importi inferiori a €100.000, non è obbligatoria la nomina del coordinatore in fase di progettazione e le sue funzioni sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione .
Il coordinatore redige il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e predispone un fascicolo. Il fascicolo non deve essere predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (art. 91, comma 1, lettera a, b).
Il PSC deve essere  trasmesso all’impresa (o alle varie imprese nel caso di appalto) prima della formulazione dell’offerta (art. 101 comma 1).